A chi e a cosa servono i brevetti?
Intervento di Andrea Capocci
L'impatto della proprietà intellettuale sulla ricerca scientifica
di
Andrea Capocci (Gruppo Laser e Università La Sapienza, Roma)
Non c'è programma politico sulla ricerca scientifica, in Italia e
all'estero, che non menzioni la proprietà intellettuale. La
valorizzazione delle invenzioni atttraverso brevetti e copyright
sembra un imperativo per ogni lavoratore della conoscenza, dalla
produzione artistica a quella scientifica. Negli anni recenti, per la
verità, il dibattito sulla proprietà intellettuale ha riguardato
soprattutto l'accessibilità sociale delle invenzioni brevettate e dei
contenuti coperti dal diritto d'autore. Infatti, la proprietà
intellettuale talvolta impedisce che tutta la società benefici di
un'innovazione scientifica o tecnologica: i farmaci, ad esempio, sono
spesso distribuiti a prezzi così elevati da porli fuori della portata
dei potenziali destinatari, i pazienti delle regioni del mondo più
povere e colpite dalle malattie. E il diritto d'autore, che disciplina
la riproduzione di testi, file e creazioni artistiche, diminuisce la
circolazione dell'informazione e della cultura, compromettendo
l'accesso all'informazione e all'istruzione garantito dalle
Costituzioni di tutti i Paesi sviluppati.
Tuttavia, i limiti posti alla diffusione delle scoperte sono per lo
più considerati "mali necessari" sopportabili in quanto la proprietà
intellettuale costituirebbe un indispensabile stimolo economico
all'investimeno in attività di ricerca: il brevetto assicura al suo
detentore un monopolio ventennale sull'uso dell'invenzione o gli
permette di commerciarla a prezzi di mercato. Senza, si dice, tutti
aspetterebbero le invenzioni altrui per poi copiarle a costo zero.
Per quanto appaia assennato, scarse prove empiriche confermano questo
ragionamento. Dati alla mano, il rafforzamento della proprietà
intellettuale che dagli anni Ottanta ha investito il diritto a livello
internazionale e sovranazionale, ha rappresentato un ostacolo
piuttosto che un incentivo. Soprattutto gli Stati Uniti e il Giappone,
i due macrosistemi che più hanno fondato il proprio sviluppo
sull'innovazione tecnologica, sono stati esaminati a fondo dagli
studiosi del progresso. In entrambi i paesi, la legislazione sulla
proprietà intellettuale è stata riformata in senso privatistico
all'inizio degli anni Ottanta, ma gli investimenti in ricerca e
sviluppo non sono aumentati di conseguenza, anzi: proprio in quegli
anni, in Giappone sono diminuiti e negli USA la curva ascendente era
iniziata dieci anni prima [Sakakibara & Branstetter 2001, Jaffe
2000]. Nelle industrie ad alto tasso tecnologico, d'altronde, il
monopolio brevettuale costituisce un'innegabile distorsione del
mercato dell'innovazione, la cui efficienza non sfugge alla regola
aurea della libera concorrenza: le restrizioni al flusso di
informazione nella comunità scientifica e i costi necessari alla
difesa legale dei brevetti distolgono gli investimenti dalla ricerca e
dall'innovazione, riducendoli a circa il 10% del totale. Secondo
alcuni economisti, a causa di tali distorsioni la produttività
scientifica della ricerca svolta dal settore privato non è affatto
migliore di quella realizzata in enti di ricerca e università
pubbliche a costi inferiori e senza proprietà intellettuale. I
ricercatori che svolgono ricerche potenzialmente brevettabili,
infatti, spesso ritardano la divulgazione del proprio lavoro per
timore di favorire eventuali rivali fornendo informazioni preziose,
rallentando il dibattito scientifico che invece ha bisogno di
condividere e riprodurre liberamente le invenzioni di ciascuno, per
confermarne la validità o migliorarle [Baker & Chatani 2002].
La legislazione sulla proprietà intellettuale, tuttavia, ha
tradizionalmente tutelato la ricerca senza scopo di lucro
(sostanzialmente, quella pubblica e di base) in base alla fair use
exemption, per cui al di fuori del circuito commerciale le invenzioni
possono essere utilizzate senza limiti e autorizzazioni da parte dei
loro inventori. L'appropriazione delle conoscenze attraverso il
brevetto si inserisce però in un processo più ampio di
liberalizzazione del mercato della formazione e della ricerca. Le
riforme nazionali e internazionali degli istituti formativi, dalla
scuola alle università, stanno progressivamente assottigliando la
differenza tra ricerca pubblica e privata. Negli Stati Uniti, i
principali centri di ricerca universitari sono imprese strettamente
collegate ai distretti industriali limitrofi; e anche in Italia
l'autonomia universitaria è stata interpretata come "concorrenza" sul
"mercato della formazione": oggi il dibattito sulla governance degli
atenei verte per lo più sul ruolo emergente dei Consigli
d'Amministrazione, in cui siedono i finanziatori dell'accademia,
rispetto ai Senati Accademici. Può capitare, dunque, che persino la
tradizionale funzione didattica possa essere interpretata come una
attività imprenditoriale da una corte, per negare ad un'università la
libertà di utilizzo di un'invenzione brevettata (è successo alla Duke
University, nel 2002, in una sentenza che ha destato molto scalpore
[Malakoff 2003]).
Episodi come questo mostrano che non si può separare il dibattito
sulla proprietà intellettuale da quello sulla funzione sociale della
ricerca e dell'università pubblica. Un forte investimento sulla
ricerca pubblica dovrebbe cioè riguardare anche la diffusione delle
conoscenze che essa produce, ma dai governi giunge una scarsa
sensibilità sul tema. Nell'informatica, d'altro canto, l'alternativa
al copyright si è sviluppata su impulso individuale o di piccole
comunità lontane dalle istituzioni, fino a dare vita al fenomeno del
free software, ormai affermato anche su scala macroeconomica. Forse,
anche nell'ambito brevettuale saranno iniziative singolari o di
nicchia a suggerire ai decision makers una strategia diversa, grazie a
cui l'intera società possa beneficiare di conoscenze e innovazioni.
Bibliografia
[Sakakibara & Branstetter 2001] M. Sakakibara and L. Branstetter, "Do
Stronger Patents Induce More Innovation? Evidence from the 1988
Japanese Patent Law Reforms." Rand Journal of Economics 32, 77 (2001).
[Jaffe 2000] Jaffe, A. (2000). "The U.S. Patent System in Transition: Policy Innovation and the Innovation Process." Research Policy 29:531-557.
[Baker & Chatani 2002] D. Baker and N. Chatani, "Promoting good ideas
on drugs: Are patents the best way? The relative efficiency of patent
and public support for bio-medical research" Briefing paper, Center
for Economic and Policy Research, 2002.
[Malakoff 2003] D. Malakoff (2003), "Universities Ask Supreme Court to
Reverse Patent Ruling" Science, 299:26-27.
Intervento di Massimiliano Savi
Note Introduttive sul Brevetto per invenzione
di
Massimiliano Savi (Studio di consulenza brevetti e marchi Notarbartolo & Gervasi)
Premessa
L’innovazione è un motore indispensabile per lo sviluppo della società ma comporta oneri e costi che vengono sostenuti dagli inventori e dalle imprese. Se l’invenzione cadesse subito in pubblico dominio, l’inventore non potrebbe beneficiare di alcun vantaggio conseguente al proprio investimento e si perderebbe ogni incentivo all’innovazione.
La protezione della proprietà intellettuale è garantita da un sistema di leggi e norme volte a tutelare la paternità ed i diritti sulle creazioni dell’intelletto umano attraverso l’istituzione di forme di protezione diverse tra cui il brevetto per invenzione industriale.
Cenni storici
L’archetipo del “brevetto” può essere individuato nel “privilegio sovrano” che veniva concesso caso per caso e con carattere di esclusività ad alcune persone meritevoli di una speciale considerazione da parte, appunto, del sovrano, con lo scopo di produrre, commercializzare ed utilizzare oggetti prodotti con tecniche di nuova concezione; anche i procedimenti di fabbricazione potevano essere protetti dal privilegio
Un famoso privilegio di cui si ha notizia è il privilegio, della durata di 3 anni, conferito il 19 Giugno 1421 a Filippo Brunelleschi dalle autorità della città di Firenze per costruire ed utilizzare una chiatta con paranco adatta al sollevamento ed al trasporto del marmo sulle acque.
La prima autentica legge brevettuale “erga omnes” venne però promulgata nella Serenissima Repubblica di Venezia. Nel 1474, infatti, il Senato della Repubblica di Venezia approva un dispositivo di legge che reca chiaramente in sé l’embrione delle moderne istituzioni brevettuali: i concetti di novità, di livello inventivo, di industrialità, di registrazione, di uso esclusivo dell’invenzione, di limitazione nel tempo, di citazione in giudizio del contraffattore, di penalità da infliggere al contraffattore, di diritto dello Stato di servirsi dell’invenzione.
Circa un secolo e mezzo dopo, lo “Statuto dei Monopoli” inglese del 1623 arrivò a regolamentare la concessione reale di monopoli riservati a nuove invenzioni ed è, ad oggi, ufficialmente considerato la prima tappa mondiale della istituzione del diritto industriale.
Cos’è il Brevetto
Il brevetto è lo strumento giuridico con il quale viene conferito, a chi ha realizzato un'invenzione, il monopolio temporaneo di sfruttamento dell'invenzione stessa, che consiste nel diritto di escludere i terzi dall'attuarla e trarne profitto nel territorio dello Stato concedente, entro i limiti e alle condizioni previste dalla legge.
La tutela fornita dal brevetto consente, inoltre, di vietare a terzi di produrre, usare, commercializzare, vendere e/o importare il prodotto a cui si riferisce l'invenzione.
La protezione conferita dal brevetto ha una durata di 20 anni dalla data del deposito della relativa domanda.
Brevettare comporta, tra le altre cose:
- rendere di pubblico dominio il contenuto di un'invenzione e conferirne all'inventore il diritto di sfruttamento in regime di esclusiva per un periodo determinato, di solito pari a venti anni decorrenti dalla data del deposito.
- promuovere e potenziare l'interazione con l'industria, in termini di contatti, di interazione sinergica, di sviluppo;
- porre le basi per la produzione di reddito addizionale, quale derivante dall'attività di trasferimento tecnologico dei prodotti/processi brevettati.
Cosa si può e cosa non si può brevettare
Un’invenzione, per essere brevettata deve essere:
Nuova, Inventiva, Realizzabile Industrialmente.
Non si possono brevettare:
Le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici.
I piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali ed i programmi per elaboratori, in quanto tali.
Le presentazioni di informazioni.
I metodi per il trattamento terapeutico o chirurgico del corpo umano o animale ed i metodi diagnostici applicati al corpo umano o animale.
Le razze animali ed i procedimenti biologici per l’ottenimento delle stesse.
Alcuni dati statistici
Domande di brevetto depositate ogni anno presso l’ufficio brevetti giapponese:
circa 400.000 di cui solo il 3% vengono estese fuori dai confini giapponesi.
Domande di brevetto depositate ogni anno presso l’ufficio brevetti statunitense:
circa 300.000.
Domande di brevetto depositate ogni anno presso l’ufficio brevetti europeo:
circa 200.000.
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MassimilianoSavi? - 19 Oct 2006
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PaoloPoliti? - 22 Jun 2006